La risoluzione nr. 72 del 12/07/2010 dell'Agenzia delle Entrate, stabilisce quale debba essere la tassazione degli ETC:
Pertanto, si ritiene che dal punto di vista fiscale gli ETC siano riconducibili ai rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR, vale a dire ai “rapporti da cui deriva il diritto … di ricevere … a termine uno o più pagamenti collegati a … quotazioni o valori di strumenti finanziari, …di metalli preziosi o di merci”, i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
